
Articolo 1
E' costituita l'Associazione Italiana di Diagnostica non Invasiva in Dermatologia, in appresso denominata "Associazione".
Articolo 2
L'Associazione ha sede provvisoriamente in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini, presso la Divisione di Dermatologia; dopo la regolare costituzione del Consiglio regolarmente eletto dall'Assemblea essa assumerà la sede presso la residenza del Presidente in carica. Possono istituirsi nelle forme di legge sedi secondarie anche all'estero.
Articolo 3
L'Associazione non ha fini di lucro: essa ha per oggetto ogni attività volta a promuovere, mantenere e sviluppare la ricerca originale nel campo delle applicazioni delle tecniche di diagnostica non invasiva alla disciplina dermatologica. Per il conseguimento del suddetto fine l'associazione può acquistare a qualsiasi titolo beni anche immobili e mobili registrati e può assumere finanziamenti anche bancari.
Articolo 4
Il fondo patrimoniale dell'associazione è costituito dalle quote annuali a carico degli associati, nonchè da ogni eventuale elargizione, donazione, lascito e simili da parte di terzi anche non aventi la qualifica di associati e anche residenti all'estero.
Articolo 5
L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un Presidente, il quale la presiede, due Vice Presidenti, un segretario, un tesoriere, i quali in detto ordine sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento; ne fa parte quale membro di diritto, con funzione deliberante, il Presidente che per ultimo è stato precedentemente in carica; l'attività del consiglio è affiancata da due soci revisori dei conti. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 6
Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea degli associati appositamente convocata secondo i modi indicati al succesivo Art.6. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci fandatori e ordinari godenti della cittadinanza italiana e residenti in Italia, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali. La elezione avviene a votazione segreta su schede predisposte dal Consiglio di Presidenza, nelle quali il votante dovrà indicare specificatamente il nominativo del Presidente, di due vice presidenti, del segretario, del tesoriere e di tre revisori dei conti (di cui uno con funzione di supplente), esclusa ogni forma di chiamata diretta da parte dell'Assemblea stessa. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio di presidenza dura in carica tre anni. Nessun membro può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno, previa convocazione fatta dal Presidente in forma idonea.
Nell'attesa di una regolare costituzione del Consiglio di Presidenza la legale rappresentanza della Associazione spetta congiuntamente ai due associati fondatori.
Articolo 7
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci fondatori e ordinari godenti della cittadinanza italiana, residenti in Italia, in regola con il pagamento delle quote sociali.
Articolo 8
Il Presidente rappresenta l'Associazione, vigila che tutta l'attività svolta dalla stessa o sotto il suo nome sia consona al decoro a vantaggio della medesima secondo i dettami dello Statuto e le decisioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea.
Egli provvede alla nomina per tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, vigila e disciplina ogni pubblicazione sociale e si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'opera consultiva degli eventuali Comitati particolari proposti dal Consiglio di Presidenza ed approvati dall'assemblea dei soci, come appresso.
Il segretario assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; cura la redazione e la conservazione di tutti gli atti relativi all'attività dall'Associazione (di cui può rilasciare copia ai soli associati su loro richiesta scritta); mantiene un elenco degli associati; presenzia a tutte le riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'assemblea degli associati. In caso di sua assenza o impedimento, il segretario è sostituito dal membro meno anziano del Consiglio di Presidenza o, rispettivamente, dall' assemblea degli associati.
Il tesoriere è responsabile della gestione patrimoniale della quale redige analitico bilancio che sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni solari nei quali si riunisce tale assemblea. Ogni impegno di spesa di importo superiore £. 1.000.000 (un milione) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Presidenza.
Articolo 9
Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può proporre all'assemblea i nominativi dei soci necessari a costituire eventuali comitati necessari per lo studio dei problemi organizzativi, amministrativi e scientifici della Società. I comitati hanno funzioni puramente consultive, spettando ogni decisione finale al Consiglio di Presidenza. I componenti dei comitati durano in carica per tre anni; il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. Qualsiasi Comitato può essere sciolto con provvedimento scritto del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza.
Articolo 10
L'Asseblea degli associati svolge le funzioni che non sono espressamente attribuite agli altri organi dell'Associazione. Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata con avviso scritto indirizzato singolarmente ad ogni associato, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, a cura del Consiglio di Presidenza; si reputa comunque regolarmente costituita l'Assemblea alla quale sia presente la totalità degli associati aventi diritto di voto e vi assista il Segretario.
Articolo 11
Ha diritto al voto ogni associato fondatore o ordinario in regola con il pagamento della tassa annuale, ove vi sia tenuto.
Articolo 12
Essere membro dell'Associazione è un privilegio e non un diritto. Possono conseguire la qualità di Associato coloro che ne facciano domanda, abbiano la qualità di Medico-Chirurgo e siano presentati da due associati. L'Assemblea degli associati delibera a maggioranza ordinaria tanto sull'ammissione dei soci ordinari quanto sulla attribuzione della qualifica di Socio Onorario. La accettazione del candidato si ritiene perfezionata solo dopo l'approvazione delle candidature da parte dell'assemblea dei soci.
Gli associati possono essere: a) Fondatori: sono considerati tali tutti quelli che hanno conseguito l'ammissione entro 90gg dall'atto costitutivo della Associazione; b) Ordinari: sono tali tutti i soci ammessi secondo le norme statutarie; c) Onorari: sono tali gli associati anche stranieri che abbiano acquisito universale ed incontrastata fama nell'applicazione delle tecniche di diagnostica non invasiva alla disciplina dermatologica, ovvero si siano distinti per particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione; d) soci corrispondenti stranieri: sono tali, i Medici-Chirurghi cittadini stranieri che diano conoscenza della loro attività scientifica attraverso le pubblicazioni della società; e) soci sostenitori: sono tali coloro (persone fisiche, enti, ecc.) che attraverso contributi economici (il cui minimo verrà stabilito dal consiglio di Presidenza all'inizio di ogni anno) contribuiscano in maniera significativa ai fini statutari dalla società.
Articolo 13
Ciascun associato, esclusi gli onorari ed i corrispondenti stranieri, è tenuto a versare una quota annuale nella misura che verrà stabilita annualmente dal Cosiglio di Presidenza ed approvato dall'assemblea. Il mancato pagamento di più di tre quote annuali comporta la cancellazione immediata ed automatica dell'associato dagli albi della società.
Articolo 14
Nel caso in cui l'associato tenga un comportamento lesivo del prestigio dell'Associazione il Presidente, sentito il parere deliberante del Consiglio di Presidenza, procederà alla cancellazione immediata del nominativo dall'albo dei soci; il Segretario provvederà a darne comunicazione immediata per iscritto al destinatario del provvedimento, specificandone le ragioni. L'associato escluso non può presentare domanda di riammissione nei cinque anni successivi alla data di comunicazione del provvedimento definitivo di esclusione. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale dichiarazione scritta lo stesso richiedente ha la facoltà di presentare argomentazioni scritte, prove e testimonianze in appoggio alle sue ragioni. In caso di mancato accoglimento, ha facoltà di impugnare la relativa delibera davanti all'Assemblea degli associati presentando domanda scritta al Segretario. Su detta domanda l'Assemblea delibera alla prima seduta annuale.
Articolo 15
Qualora il Consiglio di Presidenza respinga l'iscrizione di un richiedente, o l'iscrizione sia presentata per un altro grado rispetto a quello spettante in base ai requisiti in possesso dal richiedente stesso, il richiedente (eccetto che si tratti di iscrizione onoraria) può presentare richiesta scritta al Segretario, affinchè gli rilasci una dichiarazione scritta relativa alle ragioni che sono alla base della suddetta delibera di ricusazione. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale dichiarazione scritta lo stesso richiedente ha facoltà di presentare argomentazioni scritte, prove e testimonianze in appoggio alle sue ragioni. In caso di mancato accoglimento, ha facoltà di impugnare la relativa delibera davanti all'Assemblea degli associati presentando domanda scritta al Segretario. Su detta domanda l 'Assemblea delibera alla prima seduta annuale. In caso di rifiuto di iscrizione (tranne che si tratti di iscrizione onoraria) il richiedente, per almeno due anni, non può presentare ulteriore domanda per lo stesso grado di iscrizione per almeno due anni.
Articolo 16
Qualsiasi Medico-Chirurgo già appartenente alla Associazione può presentare domanda di reinserimento tramite l'ordinaria procedura, purchè sia trascorso l'intervallo di tempo previsto dal presente statuto.
Articolo 17
Le pubblicazioni della società, ivi compreso l'eventuale organo ufficiale della Società, sono inviate ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote societarie nonchè a quanti (Personalità, Enti Scientifici ecc.) la Presidenza ritenga conveniente rendere edotti delle attività della Società.
Articolo 18
Ogni modifica di statuto o lo scioglimento della Società può essere effettuata dall'Assemblea dei soci, purchè appositamente convocata, che delibera a voto segreto e maggioranza assoluta con esclusione di ogni forma di delega.
|